San Michele Arcangelo

*IV. Le offese alla dignità del Matrimonio*
*L'ADULTERIO*
*CCC 2380*. L'adulterio. *Questa parola designa l'infedeltà coniugale*. Quando due partner, di cui almeno uno è sposato, intrecciano tra loro una relazione sessuale, anche episodica, commettono un adulterio. *Cristo condanna l'adulterio anche se consumato con il semplice desiderio*. Il sesto comandamento e il Nuovo Testamento *proibiscono l'adulterio in modo assoluto I profeti ne denunciano la gravità*. Nell'adulterio essi vedono simboleggiato il peccato di idolatria.
*CCC 2381*. L'adulterio è un'ingiustizia. *Chi lo commette vien meno agli impegni assunti*. Ferisce quel segno dell'Alleanza *che è il vincolo matrimoniale, lede il diritto dell'altro coniuge* e attenta all'istituto del matrimonio, violando il contratto che lo fonda. *Compromette il bene della generazione umana e dei figli, i quali hanno bisogno dell'unione stabile dei genitori*.
*IL DIVORZIO*
*CCC 2382*. Il Signore Gesù ha insistito sull'intenzione originaria del Creatore, che voleva un matrimonio indissolubile. Abolisce le tolleranze che erano state a poco a poco introdotte nella Legge antica.
Tra i battezzati cattolici *«il matrimonio rato e consumato non può essere sciolto da nessuna potestà umana e per nessuna causa, eccetto la morte»*.
*CCC 2383*. La separazione degli sposi con la permanenza del vincolo matrimoniale *può essere legittima in certi casi contemplati dal Diritto canonico*.
Se il divorzio civile rimane l'unico modo possibile di assicurare certi diritti legittimi, quali la cura dei figli o la tutela del patrimonio, può essere tollerato, senza che costituisca una colpa morale.
*CCC 2384*. *Il divorzio è una grave offesa alla legge naturale*. Esso pretende di sciogliere il patto liberamente stipulato dagli sposi, di vivere l'uno con l'altro fino alla morte. *Il divorzio offende l'Alleanza della salvezza, di cui il matrimonio sacramentale è segno*. Il fatto di contrarre un nuovo vincolo nuziale, anche se riconosciuto dalla legge civile, accresce la gravità della rottura: *il coniuge risposato si trova in tal caso in una condizione di adulterio pubblico e permanente*:
Se il marito dopo essersi separato dalla propria moglie, si unisce ad un'altra donna, *è lui stesso adultero, perché fa commettere un adulterio a tale donna; e la donna che abita con lui è adultera, perché ha attirato a sé il marito di un'altra*.
*CCC 2385*. Il carattere immorale del divorzio deriva anche dal disordine che esso introduce nella cellula familiare e nella società. *Tale disordine genera gravi danni: per il coniuge, che si trova abbandonato; per i figli, traumatizzati dalla separazione dei genitori, e sovente contesi tra questi; per il suo effetto contagioso, che lo rende una vera piaga sociale*.
*CCC 2386*. Può avvenire che uno dei coniugi sia vittima innocente del divorzio pronunciato dalla legge civile; questi allora non contravviene alla norma morale. *C'è infatti una differenza notevole tra il coniuge che si è sinceramente sforzato di rimanere fedele al sacramento del Matrimonio e si vede ingiustamente abbandonato, e colui che, per sua grave colpa, distrugge un matrimonio canonicamente valido*.

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